LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 4-01-2002
REGIONE BASILICATA

“MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA L.R. 21.3.94 N. 18”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 2
del 2 gennaio 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

 

La lett. b), comma 1 dell’art. 3 della L.R. 21 marzo 1994, n. 18 
“Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi 
ed alle attività fisico-motorie”, come modificata dall’art. 1 della 
L.R. 4 maggio 2001 n. 20 è così sostituita:
b)                 in conto capitale fino all’80% e per un massimo di 100 
milioni di lire per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione 
ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il 
funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad 
abbattere le barriere architettoniche.
All’art. 3 della Legge Regionale 21 marzo 1994, n. 18 dopo il 
punto c) del comma 1 è inserito il seguente:
d)                 per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici 
ubicati in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 
abitanti, gestiti direttamente dagli Enti Locali. Il contributo sarà 
pari all’80% della spesa sostenuta e, in ogni caso, non 
superiore a 10 milioni di lire.

  

 

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