LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 4-01-2002
|
|
Indice:
|
|
|
|
IL CONSIGLIO
REGIONALE |
|
ARTICOLO 1
La lett. b), comma 1 dell’art. 3 della L.R. 21 marzo 1994, n. 18 “Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico-motorie”, come modificata dall’art. 1 della L.R. 4 maggio 2001 n. 20 è così sostituita: b) in conto capitale fino all’80% e per un massimo di 100 milioni di lire per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche. All’art. 3 della Legge Regionale 21 marzo 1994, n. 18 dopo il punto c) del comma 1 è inserito il seguente: d) per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici ubicati in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gestiti direttamente dagli Enti Locali. Il contributo sarà pari all’80% della spesa sostenuta e, in ogni caso, non superiore a 10 milioni di lire.
|
indice Campania